ED consiglia e supporta il Cliente su tutti gli aspetti e le problematiche di sicurezza delle macchine di sua produzione, facendo riferimento alle leggi in vigore, cioè le direttive “nuovo approccio” e alla normativa tecnica armonizzata cogente.
ED esegue consulenze su tutte le problematiche inerenti le direttive attinenti alle macchine:
– direttiva Macchine (2006/42/CE)
– direttiva Bassa Tensione (2014/35/UE)
– direttiva Compatibilità Elettromagnetica (2014/30/UE)
– direttiva ATex (2014/34/UE)
– direttiva Prodotti da Costruzione (305/2011/UE e successive modificazioni)
Il fine di ED è di fornire al Cliente un aggiornamento legislativo e normativo costante e mirato alle sue esigenze, collaborando attivamente nella ricerca delle soluzioni tecniche adeguate che gli consentano di costruire e commerciare macchine conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e salute previsti dalle direttive.
Tutto questo comporta un aggiornamento costante del personale e della documentazione interna. Per facilitare ciò, ED è socio UNI e CEI ed è collegata a varie banche dati che forniscono aggiornamento legislativo e normativo in tempo reale.
Le direttive “nuovo approccio” – la Direttiva Macchine
Lo scopo delle direttive comunitarie del “nuovo approccio” è quello di creare le condizioni necessarie affinché le industrie che operano nell’ambito dell’Unione Europea possano realizzare prodotti rispondenti ai medesimi requisiti di sicurezza per le persone, l’ambiente e gli animali, così come richiesto dall’Art. 100 del Trattato di Roma.
Vengono così eliminate le barriere tecniche nazionali dovute a differenti legislazioni nei vari Stati membri.
Il “nuovo approccio” ha introdotto il concetto fondamentale che:
- il Fabbricante ha il dovere di rendere il prodotto “sicuro”;
- deve poter dimostrare di aver fatto tutto il possibile per renderlo “sicuro”.
La Direttiva Macchine è lo strumento che tutti gli Stati della UE hanno deciso di adottare per stabilire i requisiti di sicurezza che le macchine devono possedere per poter essere immesse nel Mercato Comunitario.
Cosa comporta per l’impresa la Direttiva Macchine
Per dimostrare al committente la conformità della sua macchina, il fabbricante deve:
- svolgere un’accurata Analisi dei Rischi effettivamente presenti sulla macchina e identificare i requisiti essenziali ad essa applicabili;
- applicare il principio di integrazione della sicurezza (ed. punto 1.1.2 dell’Allegato I della Direttiva), che prescrive di eliminare i rischi al momento della progettazione, di installare i dispositivi di sicurezza necessari e di dare esplicita indicazione dei rischi residui non eliminabili, documentando il tutto;
- allegare alla macchina il Manuale di Istruzione per l’uso e la manutenzione (con le caratteristiche specificate dal punto 1.7.4 dell’Allegato I);
- costituire il Fascicolo Tecnico della costruzione, che documenta che tutti i requisiti essenziali applicabili sono soddisfatti (come specificato dall’Allegato V);
- se la macchina rientra tra quelle elencate nell’Allegato IV, sottoporre la macchina all’esame da parte di un Organismo Notificato;
allegare alla macchina la dichiarazione di pertinenza (CE di conformità o del fabbricante) (secondo le indicazioni dell’Allegato II);
se tutti i requisiti applicabili sono soddisfatti, apporre la marcatura CE sulla macchina (secondo quanto prescritto dall’Allegato III e dalla Direttiva 93/68/CEE).
Il Fabbricante, con queste azioni, si assume la piena responsabilità della sicurezza della macchina.
Deve inoltre essere in grado di giustificare le scelte tecniche adottate nel caso di richiesta motivata da parte degli organismi di controllo: per questo è necessario dotarsi degli strumenti di gestione della documentazione per tutto il periodo fissato per legge (10 anni dall’immissione sul mercato).
La gestione della documentazione della progettazione, della costruzione e dei controlli eseguiti deve perciò garantire la possibilità di rintracciare le informazioni relative a produzioni anche lontane nel tempo.
Tipologie di macchine per le quali ED ha eseguito la marcatura CE prevista dalle direttive “nuovo approccio”:
- Macchine confezionatrici
- Macchine per la lavorazione del legno
- Macchine per la lavorazione del marmo
- Macchine per la lavorazione della pietra
- Macchine per l’industria tessile
- Macchine per l’industria alimentare
- Macchine per l’industria della carta
- Macchine per il trattamento della pelle naturale
- Macchine per l’edilizia
- Macchine per lavanderie industriali
- Macchine per materie plastiche
- Macchine utensili
- Macchine speciali
- Automazione industriale
- Macchine e attrezzature speciali in genere
- Pompe e stazioni di pompaggio