La Direttiva.
La produzione di macchine rappresenta un elemento principale del più ampio campo dell’ingegneria meccanica, uno dei settori industriali più sviluppati e competitivi d’Europa. L’UE vanta il primato mondiale nella produzione e nell’esportazione di macchine, pari a circa un terzo del mercato mondiale.
Un elemento essenziale della politica dell’UE è rendere minimo il rischio di incidenti causati dall’uso delle macchine. La presenza della marcatura CE su una macchina è una garanzia della conformità ai requisiti di sicurezza armonizzati in vigore e ne consente la vendita in qualsiasi parte dello Spazio economico europeo (formato dai 27 Stati membri dell’UE più Norvegia, Islanda e Liechtenstein), nonché in Turchia. Si applica anche ai prodotti fabbricati in paesi terzi.
Obiettivi della Direttiva
La Direttiva macchine (2006/42/CE) è volta ad armonizzare le norme che regolano la vendita di macchine all’interno dell’UE, garantendo al contempo il maggior livello di sicurezza possibile per consumatori e lavoratori. È entrata in vigore il 29 dicembre 2009.
La Direttiva si occupa di macchine, attrezzatura intercambiabile, componenti di sicurezza, accessori di sollevamento, catene, funi e cinghie di sollevamento e dispositivi amovibili di trasmissione meccanica. Il settore include anche i requisiti per le quasi-macchine.
L’Allegato I della Direttiva indica nel dettaglio i requisiti minimi di salute e sicurezza (R.E.S.S) per l’uso di queste attrezzature.
Nel 2009 è stata apportata una modifica alla Direttiva, che ha introdotto nuovi requisiti relativi alle macchine per l’applicazione di pesticidi, che devono essere progettate e realizzate in modo da minimizzare la dispersione involontaria di pesticidi nell’ambiente. Questa modifica è entrata in vigore il 15 dicembre 2011 con la Direttiva 2011/127/CE.
La valutazione di conformità
Per le macchine che non rientrano in una delle 23 categorie elencate nell’Allegato IV della Direttiva, è il produttore stesso (o il suo mandatario nell’UE) a dover condurre i controlli interni sulla produzione della macchina.
Se un prodotto rientra in una delle 23 categorie citate, il produttore può scegliere di condurre internamente i controlli su di esso solo previa applicazione totale delle norme europee armonizzate che coprono tutti i requisiti minimi di salute e sicurezza.
Se non è questo il caso, la conformità del prodotto dovrà essere valutata tramite l’esame CE del tipo (assieme ad altri controlli interni) oppure tramite la procedura di garanzia di qualità totale. Queste procedure, che richiedono il coinvolgimento di organismi notificati, sono illustrate negli Allegati IX e X della Direttiva.
Una volta completato il processo di valutazione di conformità, il produttore deve apporre la marcatura CE sul prodotto in modo “visibile, leggibile e indelebile”, come indicato nelle istruzioni specifiche riportate nell’Allegato III della Direttiva. Il produttore deve anche redigere la Dichiarazione di conformità CE e assicurarsi che questa sia allegata alla macchina.
Individuare le norme europee armonizzate di riferimento
Il primo passo che un produttore dovrebbe intraprendere per assicurarsi che una macchina sia conforme alla Direttiva è verificare quali sono le norme europee armonizzate ad essa applicabili.
Cooperazione con le autorità di sorveglianza del mercato
I produttori sono tenuti a cooperare con le autorità di sorveglianza del mercato in ogni stato in cui le macchine sono immesse sul mercato. Per individuare l’autorità di riferimento, i produttori possono far riferimento alla persona di contatto all’interno del ministero incaricato di implementare la Direttiva macchine in ciascuno Stato membro.
Recepimento
La Direttiva Macchine è stata recepita in Italia con il D.Lgs. n. 17 del 27.01.2010, mentre la modifica per l’introduzione dei requisiti per le macchine per pesticidi è avvenuta con il D.Lgs. n. 124 del 22.06.2012.
Valutazioni di conformità CE
Procedure di valutazione della conformità
1. Ai fini dell’attestazione di conformità della macchina alle disposizioni della presente direttiva, il fabbricante o il suo mandatario applica una delle procedure di valutazione della conformità di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.
2. Se la macchina non è contemplata dall’allegato IV, il fabbricante o il suo mandatario applica la procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all’allegato VIII.
3. Se la macchina è contemplata dall’allegato IV ed è fabbricata conformemente alle norme armonizzate di cui all’articolo 7, paragrafo 2, e nella misura in cui tali norme coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute, il fabbricante o il suo mandatario applica una delle procedure seguenti:
- la procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all’allegato VIII;
- la procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all’allegato IX, più controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all’allegato VIII, punto 3; la procedura di garanzia qualità totale di cui all’allegato X.
4. Se la macchina è contemplata dall’allegato IV, ma è stata fabbricata non rispettando o rispettando solo parzialmente le norme armonizzate di cui all’articolo 7, paragrafo 2, ovvero se le norme armonizzate non coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute o non esistono norme armonizzate per la macchina in questione, il fabbricante o il suo mandatario applica una delle procedure seguenti:
- la procedura di esame per la certificazione CE di cui all’allegato IX, più controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui
- all’allegato VIII, punto 3;
- la procedura di garanzia qualità totale di cui all’allegato X.
Indipendentemente dalla procedura adottata, il fabbricante o il suo mandatario devono comunque;
- eseguire una valutazione dei rischi presenti sul prodotto;
- conseguentemente verificare che i Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute siano soddisfatti;
- realizzare il fascicolo tecnico del prodotto;
- realizzare le istruzioni per l’uso;
- apporre la targa di marcatura CE sul prodotto;
- redigere la dichiarazione di Conformità CE.
Immissione sul mercato
Immissione sul mercato e messa in servizio
1. Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato e/o mettere in servizio una macchina:
- si accerta che soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati dall’allegato I;
- si accerta che il fascicolo tecnico di cui all’allegato VII, parte A, sia disponibile;
- fornisce in particolare le informazioni necessarie, quali ad esempio le istruzioni;
- espleta le appropriate procedure di valutazione della conformità ai sensi dell’articolo 12;
- redige la dichiarazione CE di conformità ai sensi dell’allegato II, parte 1, sezione A, e si accerta che accompagni la macchina;
- appone la marcatura «CE» ai sensi dell’articolo 16.
2.Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato una quasi-macchina, si accerta che sia stata espletata la procedura di cui all’articolo 13.
3. Il fabbricante o il suo mandatario, ai fini delle procedure di cui all’articolo 12, dispone o può usufruire dei mezzi necessari ad accertare la conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all’allegato I.
4. Qualora le macchine siano disciplinate anche da altre direttive relative ad aspetti diversi e che prevedono l’apposizione della marcatura «CE», questa marcatura indica ugualmente che le macchine sono conformi alle disposizioni di queste altre direttive. Tuttavia, nel caso in cui una o più di dette direttive lascino al fabbricante o al suo mandatario la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura «CE» indica la conformità soltanto alle disposizioni delle direttive applicate dal fabbricante o dal suo mandatario. I riferimenti delle direttive applicate devono essere indicati, nella forma in cui sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, nella dichiarazione CE di conformità.
I testi ufficiali delle direttive e la corrispondente legge italiana di recepimento.
Direttiva_2006-42-CE_Macchine_17-05-06.pdf | pdf 1Mb |
Direttiva_2009-127-CE_Macchine-pesticidi_Modifica_2006-42-CE_25-11-09.pdf | pdf 821Kb |
DLgs_17_27-01-10_Recepimento-Direttiva_Macchine_2006-42-CE.pdf | pdf 3Mb |
DLgs-124_22-06-12_Macchine-pesticidi_Modifica_DLgs_17-2010__03-08-12.pdf | pdf 61Kb |