DIRETTIVA MACCHINE (MD) 2006/42/CE

La Direttiva.

La produzione di macchine rappresenta un elemento principale del più ampio campo dell’ingegneria meccanica, uno dei settori industriali più sviluppati e competitivi d’Europa. L’UE vanta il primato mondiale nella produzione e nell’esportazione di macchine, pari a circa un terzo del mercato mondiale.
Un elemento essenziale della politica dell’UE è rendere minimo il rischio di incidenti causati dall’uso delle macchine. La presenza della marcatura CE su una macchina è una garanzia della conformità ai requisiti di sicurezza armonizzati in vigore e ne consente la vendita in qualsiasi parte dello Spazio economico europeo (formato dai 27 Stati membri dell’UE più Norvegia, Islanda e Liechtenstein), nonché in Turchia. Si applica anche ai prodotti fabbricati in paesi terzi.

 

Obiettivi della Direttiva

La Direttiva macchine (2006/42/CE) è volta ad armonizzare le norme che regolano la vendita di macchine all’interno dell’UE, garantendo al contempo il maggior livello di sicurezza possibile per consumatori e lavoratori. È entrata in vigore il 29 dicembre 2009.
La Direttiva si occupa di macchine, attrezzatura intercambiabile, componenti di sicurezza, accessori di sollevamento, catene, funi e cinghie di sollevamento e dispositivi amovibili di trasmissione meccanica. Il settore include anche i requisiti per le quasi-macchine.
L’Allegato I della Direttiva indica nel dettaglio i requisiti minimi di salute e sicurezza (R.E.S.S) per l’uso di queste attrezzature.
Nel 2009 è stata apportata una modifica alla Direttiva, che ha introdotto nuovi requisiti relativi alle macchine per l’applicazione di pesticidi, che devono essere progettate e realizzate in modo da minimizzare la dispersione involontaria di pesticidi nell’ambiente. Questa modifica è entrata in vigore il 15 dicembre 2011 con la Direttiva 2011/127/CE.

 

La valutazione di conformità

Per le macchine che non rientrano in una delle 23 categorie elencate nell’Allegato IV della Direttiva, è il produttore stesso (o il suo mandatario nell’UE) a dover condurre i controlli interni sulla produzione della macchina.
Se un prodotto rientra in una delle 23 categorie citate, il produttore può scegliere di condurre internamente i controlli su di esso solo previa applicazione totale delle norme europee armonizzate che coprono tutti i requisiti minimi di salute e sicurezza.
Se non è questo il caso, la conformità del prodotto dovrà essere valutata tramite l’esame CE del tipo (assieme ad altri controlli interni) oppure tramite la procedura di garanzia di qualità totale. Queste procedure, che richiedono il coinvolgimento di organismi notificati, sono illustrate negli Allegati IX e X della Direttiva.
Una volta completato il processo di valutazione di conformità, il produttore deve apporre la marcatura CE sul prodotto in modo “visibile, leggibile e indelebile”, come indicato nelle istruzioni specifiche riportate nell’Allegato III della Direttiva. Il produttore deve anche redigere la Dichiarazione di conformità CE e assicurarsi che questa sia allegata alla macchina.

 

Individuare le norme europee armonizzate di riferimento

Il primo passo che un produttore dovrebbe intraprendere per assicurarsi che una macchina sia conforme alla Direttiva è verificare quali sono le norme europee armonizzate ad essa applicabili.

 

Cooperazione con le autorità di sorveglianza del mercato

I produttori sono tenuti a cooperare con le autorità di sorveglianza del mercato in ogni stato in cui le macchine sono immesse sul mercato. Per individuare l’autorità di riferimento, i produttori possono far riferimento alla persona di contatto all’interno del ministero incaricato di implementare la Direttiva macchine in ciascuno Stato membro.

 

Recepimento

La Direttiva Macchine è stata recepita in Italia con il D.Lgs. n. 17 del 27.01.2010, mentre la modifica per l’introduzione dei requisiti per le macchine per pesticidi è avvenuta con il D.Lgs. n. 124 del 22.06.2012.

Valutazioni di conformità CE

 

Procedure di valutazione della conformità

1. Ai fini dell’attestazione di conformità della macchina alle disposizioni della presente direttiva, il fabbricante o il suo mandatario applica una delle procedure di valutazione della conformità di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

2. Se la macchina non è contemplata dall’allegato IV, il fabbricante o il suo mandatario applica la procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all’allegato VIII.

3. Se la macchina è contemplata dall’allegato IV ed è fabbricata conformemente alle norme armonizzate di cui all’articolo 7, paragrafo 2, e nella misura in cui tali norme coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute, il fabbricante o il suo mandatario applica una delle procedure seguenti:

  • la procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all’allegato VIII;
  • la procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all’allegato IX, più controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all’allegato VIII, punto 3; la procedura di garanzia qualità totale di cui all’allegato X.

4. Se la macchina è contemplata dall’allegato IV, ma è stata fabbricata non rispettando o rispettando solo parzialmente le norme armonizzate di cui all’articolo 7, paragrafo 2, ovvero se le norme armonizzate non coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute o non esistono norme armonizzate per la macchina in questione, il fabbricante o il suo mandatario applica una delle procedure seguenti:

  • la procedura di esame per la certificazione CE di cui all’allegato IX, più controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui
  • all’allegato VIII, punto 3;
  • la procedura di garanzia qualità totale di cui all’allegato X.

Indipendentemente dalla procedura adottata, il fabbricante o il suo mandatario devono comunque;

  • eseguire una valutazione dei rischi presenti sul prodotto;
  • conseguentemente verificare che i Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute siano soddisfatti;
  • realizzare il fascicolo tecnico del prodotto;
  • realizzare le istruzioni per l’uso;
  • apporre la targa di marcatura CE sul prodotto;
  • redigere la dichiarazione di Conformità CE.

Immissione sul mercato

 

Immissione sul mercato e messa in servizio

1. Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato e/o mettere in servizio una macchina:

  • si accerta che soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati dall’allegato I;
  • si accerta che il fascicolo tecnico di cui all’allegato VII, parte A, sia disponibile;
  • fornisce in particolare le informazioni necessarie, quali ad esempio le istruzioni;
  • espleta le appropriate procedure di valutazione della conformità ai sensi dell’articolo 12;
  • redige la dichiarazione CE di conformità ai sensi dell’allegato II, parte 1, sezione A, e si accerta che accompagni la macchina;
  • appone la marcatura «CE» ai sensi dell’articolo 16.

2.Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato una quasi-macchina, si accerta che sia stata espletata la procedura di cui all’articolo 13.

3. Il fabbricante o il suo mandatario, ai fini delle procedure di cui all’articolo 12, dispone o può usufruire dei mezzi necessari ad accertare la conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all’allegato I.

4. Qualora le macchine siano disciplinate anche da altre direttive relative ad aspetti diversi e che prevedono l’apposizione della marcatura «CE», questa marcatura indica ugualmente che le macchine sono conformi alle disposizioni di queste altre direttive. Tuttavia, nel caso in cui una o più di dette direttive lascino al fabbricante o al suo mandatario la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura «CE» indica la conformità soltanto alle disposizioni delle direttive applicate dal fabbricante o dal suo mandatario. I riferimenti delle direttive applicate devono essere indicati, nella forma in cui sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, nella dichiarazione CE di conformità.

 

DIRETTIVA BASSA TENSIONE (BT) 2014-35-UE

La Direttiva.

Gli elettrodomestici rappresentano il fulcro della nostra vita quotidiana. A più di un secolo di distanza dalla loro comparsa, continuano a evolversi rapidamente e a portare nuovi benefici alla società.

La politica UE ha l’obiettivo di garantire un elevato livello di sicurezza per chi utilizza materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione. La presenza della marcatura CE su questi materiali indica che sono conformi ai requisiti armonizzati di sicurezza in vigore e ne autorizza la vendita in qualunque paese appartenente allo Spazio economico europeo (formato da tutti gli stati Ue più Norvegia, Islanda e Liechtenstein), nonché in Turchia. Questa regola si applica anche ai prodotti realizzati in paesi terzi.

 

Obiettivi della Direttiva

La Direttiva 2014/35/UE ha l’obiettivo di garantire il massimo livello di sicurezza per i materiali elettrici a bassa tensione e di armonizzare le norme che regolano la loro vendita all’interno dell’UE. Essa ha sostituito la Direttiva 2006/95/CE per l’adeguamento dei contenuti alle norme in materia di accreditamento e di vigilanza del mercato dei prodotti e sui principi generali per la marcatura CE (Regolamento CE n. 765/2008) e che definiscono un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti (Decisione CE n. 768/2008).

La Direttiva specifica che il materiale elettrico a bassa tensione non deve mettere a repentaglio la sicurezza delle persone, degli animali o dei beni “in caso di installazione e di manutenzione non difettose e di utilizzazione conforme alla sua destinazione”.

I principali obiettivi di sicurezza delle apparecchiature oggetto della Direttiva sono elencati nell’Allegato I.
Per “materiale elettrico” si intende “ogni materiale elettrico destinato ad essere adoperato a una tensione nominale compresa fra 50 e 1000 V in corrente alternata e fra 75 e 1500 V in corrente continua”. L’Allegato II della Direttiva contiene un elenco dei materiali esclusi, come parti elettriche di ascensori, contatori elettrici, prese di corrente (basi e spine) a uso domestico.

 

La valutazione di conformità

La valutazione della conformità per i prodotti oggetto della Direttiva sulle apparecchiature a bassa tensione si effettua tramite un controllo interno della produzione, condotto dal produttore stesso o dal suo mandatario nell’Unione, senza il coinvolgimento di una terza parte. I dettagli relativi a questa procedura sono contenuti nell’Allegato IV della Direttiva. Il produttore deve anche conservare la documentazione tecnica relativa al prodotto per dieci anni dalla sua immissione sul mercato.

Una volta completato il processo di valutazione di conformità, il produttore (o il suo mandatario nell’UE) può apporre il marchio CE sull’apparecchiatura. In alternativa, esso può essere apposto sull’imballaggio, sulle istruzioni d’uso o sul certificato di garanzia. Esso deve essere visibile, facilmente leggibile e indelebile.

Nel caso in cui un’autorità nazionale richieda a un produttore o a un importatore la valutazione di conformità, egli potrà chiedere a un organismo notificato di redigere un resoconto, che dovrà essere inviato personalmente dal produttore o dall’importatore.

 

Individuare le norme europee armonizzate di riferimento

Il primo passo che un produttore dovrebbe intraprendere per assicurarsi che un’apparecchiatura a bassa tensione sia conforme alla Direttiva è verificare quali sono le norme europee armonizzate applicabili. Le norme europee armonizzate sono volontarie ma, qualora applicate, forniscono la presunzione di conformità.

 

Cooperazione con le autorità di sorveglianza del mercato

I produttori sono tenuti a cooperare con le autorità di sorveglianza del mercato in ciascuno stato nel quale l’apparecchiatura è immessa sul mercato. Sono tenuti a mettere in atto tutte le misure necessarie per eliminare i rischi connessi alle apparecchiature elettriche a bassa tensione.

 

Recepimento

La Direttiva Bassa Tensione è stata recepita in Italia con il D.Lgs. n. 86 del 19.05.2016.

Valutazioni di conformità CE

 

Presunzione di conformità sulla base di norme armonizzate

Il materiale elettrico che è conforme alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è considerato conforme agli obiettivi di sicurezza di tali norme o parti di esse menzionati all’articolo 3 ed enunciati nell’allegato I.

 

Presunzione di conformità sulla base di norme internazionali

1. Ove non siano state elaborate e pubblicate norme armonizzate di cui all’articolo 12, gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinché le autorità competenti, ai fini della messa a disposizione sul mercato di cui all’articolo 3 o della libera circolazione di cui all’articolo 4, considerino del pari rispondente agli obiettivi di sicurezza menzionati all’articolo 3 ed enunciati nell’allegato I il materiale elettrico conforme alle disposizioni in materia di sicurezza delle norme internazionali elaborate dalla «International Electrotechnical Commission» (IEC) (Commissione elettrotecnica internazionale) per le quali sia stata espletata la procedura di pubblicazione di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2. Le disposizioni in materia di sicurezza di cui al paragrafo 1 sono notificate dalla Commissione agli Stati membri. La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri, indica le disposizioni in materia di sicurezza e, in particolare, le varianti di cui raccomanda la pubblicazione.

3. Entro tre mesi gli Stati membri comunicano alla Commissione le loro eventuali obiezioni alle disposizioni in materia di sicurezza notificate conformemente al paragrafo 2, menzionando le ragioni di sicurezza che si oppongono all’accettazione di questa o quella disposizione.

I riferimenti alle disposizioni in materia di sicurezza nei cui confronti non sia stata mossa alcuna obiezione sono pubblicati, a titolo d’informazione, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Presunzione di conformità sulla base di norme nazionali

Ove non siano state elaborate e pubblicate norme armonizzate di cui all’articolo 12 e siano state pubblicate norme internazionali di cui all’articolo 13, gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinché le autorità competenti, ai fini della messa a disposizione sul mercato di cui all’articolo 3 o della libera circolazione di cui all’articolo 4, considerino del pari rispondente agli obiettivi di sicurezza menzionati all’articolo 3 ed enunciati nell’allegato I il materiale elettrico costruito in conformità delle disposizioni in materia di sicurezza delle norme applicate nello Stato membro in cui è stato fabbricato, quando detto materiale garantisce un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto sul proprio territorio.

Immissione sul mercato

 

Immissione sul mercato e messa in servizio

Il materiale elettrico può essere messo a disposizione sul mercato dell’Unione solo se, costruito conformemente alla regola dell’arte in materia di sicurezza valida all’interno dell’Unione, non compromette, in caso di installazione e di manutenzione non difettose e di utilizzazione conforme alla sua destinazione, la salute e la sicurezza delle persone e degli animali domestici o dei beni.
Per gli obblighi degli operatori economici (fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori e distributori) vedere gli art. 6-7-8-9
L’allegato I elenca i principali elementi degli obiettivi di sicurezza.

 

I testi ufficiali delle direttive e la corrispondente legge italiana di recepimento.

 

Direttiva_2014-35-UE_Materiale-elettrico-bassa-tensione_29-03-2014.pdf | pdf 831Kb |

DLgs_86_19-05-16_Recepimento_2014-35-UE.pdf | pdf 317Kb |

DIRETTIVA COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA (EMC) 2014/30/UE

La Direttiva.

Gli Stati membri dell’Unione europea hanno la responsabilità di garantire che le radiocomunicazioni, le reti di erogazione dell’energia elettrica e delle telecomunicazioni, nonché le apparecchiature connesse, siano protette dalle perturbazioni elettromagnetiche. L’obiettivo dell’UE è sostenere gli Stati membri nei loro sforzi per raggiungere questo obiettivo, assicurando al contempo il libero commercio di tali apparecchi all’interno dell’Unione.

La presenza della marcatura CE sugli apparecchi oggetto della Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica indica che essi rispondono ai requisiti tecnici in essa contenuti e pertanto ne autorizza la vendita all’interno dello Spazio economico europeo (che include tutti i paesi UE più la Norvegia, l’Islanda, il Liechtenstein), nonché in Turchia. Questa regola si applica anche a prodotti realizzati in paesi terzi.

 

Obiettivi della Direttiva

La Direttiva 2014/30/UE, entrata in vigore il 20 Aprile 2016, ha l’obiettivo di armonizzare le norme che regolano la vendita nell’UE di apparecchi che possono generare perturbazioni elettromagnetiche o essere da esse interessati.
La Direttiva 2004/108/CE che regolava questa materia è stata abrogata e sostituita da quella più aggiornata del 2014 per l’adeguamento dei contenuti alle norme in materia di accreditamento e di vigilanza del mercato dei prodotti e sui principi generali per la marcatura CE (Regolamento CE n. 765/2008) e che definiscono un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti (Decisione CE n. 768/2008). I requisiti fondamentali in materia di compatibilità elettromagnetica sono indicati nell’Allegato I della Direttiva.

Le disposizioni rilevanti per la marcatura CE si applicano agli apparecchi venduti come unità funzionali singole ai consumatori finali e che possono generare perturbazioni elettromagnetiche o che potrebbero vedere il loro rendimento influenzato da tali perturbazioni. Tali disposizioni non si applicano invece a quegli apparecchi specificatamente realizzati per essere incorporati in apparecchiature fisse e che non sono disponibili sul mercato sotto altra forma.

La Direttiva non si applica anche apparecchiature radio e alle apparecchiature terminali di comunicazione, poiché esse sono già disciplinate da altra Direttiva. Sono esclusi dall’applicazione della Direttiva anche i prodotti aeronautici e le apparecchiature radio usate dai radioamatori.

 

La valutazione di conformità

Il processo di valutazione di conformità per gli apparecchi oggetto di questa Direttiva consiste in un controllo interno di fabbricazione condotto dal produttore stesso.

Egli ha il compito di verificare che la compatibilità elettromagnetica dei suoi prodotti sia conforme alle norme inserite nell’Allegato I o che le norme europee armonizzate siano state applicate correttamente.
Tuttavia, il produttore può anche scegliere di seguire una procedura supplementare volontaria al fine di assicurarsi che le sue apparecchiature rispondano ai requisiti della Direttiva. Tale procedura consiste nel coinvolgere nella valutazione della documentazione tecnica che accompagna l’apparecchio un organismo notificato, che redigerà un attestato di conformità da allegare alla documentazione tecnica. Il produttore è tenuto a conservare la documentazione tecnica relativa al prodotto per dieci anni dalla sua immissione sul mercato. I dettagli relativi a queste due procedure sono contenuti negli Allegati II e III della Direttiva.

Una volta completato il processo di valutazione di conformità, il produttore (o il suo mandatario nell’UE) può apporre il marchio CE sull’apparecchio. L’apposizione del marchio deve avvenire secondo le modalità indicate nell’Allegato V della Direttiva.

 

Individuare le norme europee armonizzate di riferimento

Il primo passo che un produttore dovrebbe intraprendere per assicurarsi che un apparecchio sia conforme alla Direttiva è verificare quali sono le norme europee armonizzate applicabili.

 

Cooperazione con le autorità di sorveglianza del mercato

I produttori sono tenuti a cooperare con le autorità di sorveglianza del mercato in ogni stato in cui gli apparecchi sono immessi sul mercato. Per individuare l’autorità di riferimento, i produttori possono far riferimento alla persona di contatto all’interno del ministero incaricato di implementare la Direttiva Compatibilità Elettromagnetica in ciascuno Stato membro.

 

Recepimento

La Direttiva Compatibilità Elettromagnetica è stata recepita in Italia con il D.Lgs. n. 80 del 18.05.2016.

Valutazioni di conformità CE

 

Presunzione di conformità sulla base di norme armonizzate

Il materiale elettrico che è conforme alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è considerato conforme agli obiettivi di sicurezza di tali norme o parti di esse menzionati all’articolo 3 ed enunciati nell’allegato I.

 

Presunzione di conformità sulla base di norme internazionali

1. Ove non siano state elaborate e pubblicate norme armonizzate di cui all’articolo 12, gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinché le autorità competenti, ai fini della messa a disposizione sul mercato di cui all’articolo 3 o della libera circolazione di cui all’articolo 4, considerino del pari rispondente agli obiettivi di sicurezza menzionati all’articolo 3 ed enunciati nell’allegato I il materiale elettrico conforme alle disposizioni in materia di sicurezza delle norme internazionali elaborate dalla «International Electrotechnical Commission» (IEC) (Commissione elettrotecnica internazionale) per le quali sia stata espletata la procedura di pubblicazione di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2. Le disposizioni in materia di sicurezza di cui al paragrafo 1 sono notificate dalla Commissione agli Stati membri. La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri, indica le disposizioni in materia di sicurezza e, in particolare, le varianti di cui raccomanda la pubblicazione.

3. Entro tre mesi gli Stati membri comunicano alla Commissione le loro eventuali obiezioni alle disposizioni in materia di sicurezza notificate conformemente al paragrafo 2, menzionando le ragioni di sicurezza che si oppongono all’accettazione di questa o quella disposizione.

I riferimenti alle disposizioni in materia di sicurezza nei cui confronti non sia stata mossa alcuna obiezione sono pubblicati, a titolo d’informazione, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Presunzione di conformità sulla base di norme nazionali

Ove non siano state elaborate e pubblicate norme armonizzate di cui all’articolo 12 e siano state pubblicate norme internazionali di cui all’articolo 13, gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinché le autorità competenti, ai fini della messa a disposizione sul mercato di cui all’articolo 3 o della libera circolazione di cui all’articolo 4, considerino del pari rispondente agli obiettivi di sicurezza menzionati all’articolo 3 ed enunciati nell’allegato I il materiale elettrico costruito in conformità delle disposizioni in materia di sicurezza delle norme applicate nello Stato membro in cui è stato fabbricato, quando detto materiale garantisce un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto sul proprio territorio.

Immissione sul mercato

 

Immissione sul mercato e messa in servizio

Il materiale elettrico può essere messo a disposizione sul mercato dell’Unione solo se, costruito conformemente alla regola dell’arte in materia di sicurezza valida all’interno dell’Unione, non compromette, in caso di installazione e di manutenzione non difettose e di utilizzazione conforme alla sua destinazione, la salute e la sicurezza delle persone e degli animali domestici o dei beni.
Per gli obblighi degli operatori economici (fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori e distributori) vedere gli art. 6-7-8-9
L’allegato I elenca i principali elementi degli obiettivi di sicurezza.

 

I testi ufficiali delle direttive e la corrispondente legge italiana di recepimento.

 

Direttiva_2014-30-UE_Compatibilita-elettromagnetica_29-03-14.pdf | pdf 905Kb |

DLgs_80_18-05-16_Recepimento_2014-30-UE.pdf | pdf 457Kb |

DIRETTIVA APPARECCHI PER ATMOSFERE POTENZIALMENTE ESPLOSIVE (ATEX) 2014/34/UE

La Direttiva.

La politica dell’Unione europea in merito agli apparecchi e ai sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (ATEX) ha due obiettivi fondamentali: garantire il massimo livello di salute e sicurezza e armonizzare le norme che regolano la vendita di tali apparecchiature e la loro circolazione all’interno dell’UE.

La presenza della marcatura CE su un apparecchio ATEX e sui sistemi di protezione indica che essi rispondono ai requisiti armonizzati di sicurezza e ne consente la vendita in qualunque paese appartenente allo Spazio economico europeo (formato da tutti gli stati UE più Norvegia, Islanda e Liechtenstein), nonché in Turchia. Questa regola si applica anche a prodotti realizzati in paesi terzi destinati al mercato europeo.

 

Obiettivi della Direttiva

Oltre gli apparecchi e ai sistemi di protezione, la Direttiva ATEX 2014/34/UE si applica anche ai dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione prodotti per l’uso al di fuori di atmosfere potenzialmente esplosive, ma necessari per il funzionamento sicuro degli apparecchi ATEX e dei sistemi di protezione.

La Direttiva definisce come “apparecchi” tutte “le macchine, i materiali, i dispositivi fissi o mobili, gli organi di comando, la strumentazione e i sistemi di rilevazione e di prevenzione che, da soli o combinati, sono destinati alla produzione, al trasporto, al deposito, alla misurazione, alla regolazione e alla conversione di energia ed alla trasformazione di materiale che, per via delle potenziali sorgenti di innesco che sono loro proprie, rischiano di provocare un’esplosione”.

Sono considerati “sistemi di protezione” “i dispositivi, diversi dai componenti degli apparecchi sopra definiti, la cui funzione è bloccare sul nascere le esplosioni e/o circoscrivere la zona da esse colpita, che sono immessi separatamente sul mercato come sistemi con funzioni autonome”.

Sono esclusi dal campo di applicazione della presente Direttiva le apparecchiature mediche, i mezzi di trasporto, le navi o i dispositivi di protezione individuale oggetto del Regolamento 2016/425/UE che ha sostituito la Direttiva 89/686/CEE. La Direttiva non si applica inoltre gli apparecchi e ai sistemi di protezione per i quali il pericolo di esplosione sia determinato dalla presenza di sostanze esplosive o di sostanze chimiche instabili o a seguito di fuga accidentale di gas.

La Direttiva 94/9/CE che regolava questa materia è stata abrogata e sostituita da quella più aggiornata del 2014 per l’adeguamento dei contenuti alle norme in materia di accreditamento e di vigilanza del mercato dei prodotti e sui principi generali per la marcatura CE (Regolamento CE n. 765/2008) e che definiscono un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti (Decisione CE n. 768/2008).

 

La valutazione di conformità

Le procedure di valutazione di conformità che i fabbricanti sono tenuti a seguire prima di apporre il marchio CE sui loro prodotti sono indicate al Capitolo II, Articolo 8 della Direttiva.

Le procedure da seguire sono diverse e dipendono dal tipo di apparecchio o sistema di protezione in questione. Le categorie e i gruppi di apparecchi sono indicati nell’Allegato I della Direttiva e i dettagli sulle diverse procedure di valutazione di conformità sono indicati negli Allegati dal III al IX.

Una volta completata la procedura di valutazione di conformità, il produttore può apporre il marchio CE sull’apparecchio, sistema di protezione o dispositivo oggetto della Direttiva. La marcatura CE deve essere apposta in modo “chiaro, visibile, leggibile e indelebile”. Se un organismo notificato è stato coinvolto nella procedura di valutazione di conformità, il suo numero di identificazione deve essere indicato accanto al marchio CE.

 

Individuare le norme europee armonizzate di riferimento

Il primo passo che un fabbricante dovrebbe intraprendere per garantire che gli apparecchi e i sistemi di protezione ATEX siano conformi alla Direttiva 94/9/CE è verificare che rispondano ai requisiti fondamentali di salute e sicurezza relativi alla progettazione e alla fabbricazione, come indicato nell’Allegato II della Direttiva, e individuare quali norme europee armonizzate sono applicabili.

 

Cooperazione con le autorità di sorveglianza del mercato

I produttori sono tenuti a cooperare con le autorità di sorveglianza del mercato in ogni stato in cui gli apparecchi sono immessi sul mercato. Per individuare l’autorità di riferimento, i produttori possono far riferimento alla persona di contatto all’interno del ministero incaricato di implementare la Direttiva Compatibilità Elettromagnetica in ciascuno Stato membro.

 

Recepimento

La Direttiva Compatibilità Elettromagnetica è stata recepita in Italia con il D.Lgs. n. 85 del 19.05.2016.

Valutazioni di conformità CE

 

Presunzione di conformità dei prodotti

1. I prodotti che sono conformi a norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono considerati conformi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza elencati all’allegato II contemplati da tali norme o parti di esse.

2. Se non esistono norme armonizzate, gli Stati membri prendono le disposizioni che ritengono necessarie per comunicare alle parti interessate le vigenti norme e specifiche tecniche nazionali, considerate importanti o utili per applicare correttamente i requisiti essenziali di salute e di sicurezza elencati all’allegato II.

 

Procedure di valutazione della conformità

1. Le procedure da seguire per valutare la conformità di apparecchi, compresi, se necessario, i dispositivi di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), sono le seguenti:

a) per il gruppo di apparecchi I e II, categoria M 1 e 1, la procedura di esame UE del tipo di cui all’allegato III unitamente a una delle seguenti procedure:
— conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione di cui all’allegato IV,
— conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto di cui all’allegato V;

b) per il gruppo di apparecchi I e II, categoria M 2 e 2:
i) in caso di motori a combustione interna e di apparecchi elettrici appartenenti ai suddetti gruppi e categorie, la procedura di esame UE del tipo di cui all’allegato III, unitamente a una delle seguenti procedure:
— conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale di cui all’allegato VI,
— conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto di cui all’allegato VII;
ii) in caso di altri apparecchi appartenenti ai suddetti gruppi e categorie, il controllo interno della produzione previsto dall’allegato VIII e invio della documentazione tecnica indicata all’allegato VIII, punto 2 a un organismo notificato, che ne accusi quanto prima ricevuta e la conservi;

c) per il gruppo di apparecchi II, categoria 3, il controllo interno della produzione di cui all’allegato VIII;

d) per i gruppi di apparecchi I e II, oltre alle procedure di cui ai punti a), b) e c) del presente paragrafo è possibile seguire la conformità basata sulla verifica dell’unità di cui all’allegato IX.

2. Per valutare la conformità dei sistemi di protezione a funzione autonoma si deve usare La procedura di cui ai punti a) o d) del paragrafo 1.

3. Ai componenti si applicano le procedure di cui al paragrafo 1, esclusa l’apposizione del marchio CE e la compilazione della dichiarazione di conformità UE. Il fabbricante deve rilasciare un attestato scritto di conformità dal quale risulti la conformità dei componenti con le disposizioni applicabili della presente direttiva, ne specifichi le caratteristiche e le modalità con cui devono essere incorporati in apparecchi o sistemi di protezione per contribuire al rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato II applicabili agli apparecchi o sistemi di protezione.

4. Riguardo agli aspetti di sicurezza di cui all’allegato II, punto 1.2.7, oltre alle procedure di valutazione della conformità di cui ai paragrafi 1 e 2, si può altresì applicare la procedura di cui all’allegato VIII.

5. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 4, le autorità competenti possono, su richiesta debitamente motivata, autorizzare la commercializzazione e la messa in servizio, nel territorio dello Stato membro interessato, dei prodotti diversi dai componenti per i quali non sono state seguite le procedure di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 e il cui impiego sia nell’interesse della protezione.

6. I documenti e la corrispondenza relativi alle procedure di valutazione della conformità di cui ai paragrafi da 1 a 4 devono essere redatti in una lingua stabilita dallo Stato membro interessato.

Indipendentemente dalla procedura adottata, il fabbricante o il suo mandatario devono comunque:

  • eseguire una valutazione dei rischi di accensione presenti sul prodotto;
  • conseguentemente verificare che i Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute siano soddisfatti;
  • realizzare il fascicolo tecnico del prodotto;
  • realizzare le istruzioni per l’uso;
  • apporre la targa di marcatura CE sul prodotto;
  • redigere la dichiarazione di Conformità CE.

Immissione sul mercato

 

Immissione sul mercato e messa in servizio

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni appropriate per assicurare che i prodotti possano essere messi a disposizione sul mercato e posti in servizio solo se, una volta debitamente installati, sottoposti a manutenzione e utilizzati conformemente allo scopo per essi previsto, soddisfano i requisiti della presente direttiva.

2. La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di prescrivere requisiti che essi ritengono necessari per garantire la protezione delle persone e in particolare dei lavoratori durante l’uso dei pertinenti prodotti purché ciò non implichi che tali prodotti siano modificati secondo modalità non specificate nella presente direttiva.

3. In occasione di fiere, esposizioni e dimostrazioni, gli Stati membri non impediranno la presentazione di prodotti che non soddisfino la presente direttiva e provvederanno affinché sia chiaramente indicato che tali prodotti non sono conformi con la presente direttiva e che non sono in vendita finché non saranno stati resi conformi dal fabbricante. Durante le dimostrazioni, devono essere prese precauzioni di sicurezza adeguate per garantire la protezione delle persone.

Per gli obblighi degli operatori economici (fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori e distributori) vedere gli art. 6-7-8-9.

 

Requisiti essenziali di sicurezza e di salute

I prodotti devono soddisfare i requisiti essenziali di salute e sicurezza loro applicabili di cui all’allegato II, tenuto conto dell’uso cui sono destinati.

 

I testi ufficiali delle direttive e la corrispondente legge italiana di recepimento.

 

Direttiva_2014-34-UE_Apparecchi-atmosfere-potenzialmente-esplosive_29-03-14.pdf | pdf 1Mb |

DLgs_85_19-05-16_Recepimento_2014-34-UE.pdf | pdf 781Kb |

REGOLAMENTO PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPD) 305/2011/UE

Il Regolamento.

Il valore aggiunto recato dalla marcatura CE è che tutti i paesi devono permettere la vendita di prodotti da costruzione recanti il marchio CE. Ciò significa che le autorità pubbliche non possono richiedere ulteriori marchi o certificati, per non parlare poi di prove addizionali. In tal modo i fabbricanti o i distributori del prodotto possono commercializzarlo in qualsiasi paese del mercato interno europeo presentando sempre la stessa documentazione.

Assieme alla dichiarazione di prestazione il marchio consente ai clienti e agli utilizzatori finali di verificare la prestazione del prodotto e compararlo con altri prodotti sulla base dello stesso approccio tecnico. Quando i fabbricanti appongono una marcatura CE ad un prodotto garantiscono che la prestazione del prodotto che vendono è identica a quella da dichiarata e che è stata ottenuta applicando appropriata specifica tecnica europea. La marcatura CE contiene certe informazioni essenziali sul prodotto e presenta rimandi ad altri documenti addizionali che contengono anch’essi informazioni importanti.

La presenza della marcatura CE sui prodotti da costruzione indica che essi rispondono ai requisiti tecnici in essa contenuti e pertanto ne autorizza la vendita all’interno dello Spazio economico europeo (che include tutti i paesi UE più la Norvegia, l’Islanda, il Liechtenstein), nonché in Turchia. Questa regola si applica anche a prodotti realizzati in paesi terzi.

 

Obiettivi del Regolamento

Il 4 aprile 2011 venne pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento UE n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abrogò la Direttiva 89/106/CEE.

Fino ad allora lo strumento di base della strategia della Commissione Europea, per assicurare la libera circolazione dei prodotti da costruzione, era stata la Direttiva 89/106/CEE, recepita in Italia con il regolamento di attuazione D.P.R. n. 246 del 1993, modificato dal D.P.R. n. 499 del 1997.

Tale Direttiva nasceva con l’intento di superare i notevoli elementi di diversificazione del settore dei prodotti da costruzione, che limitavano fortemente il commercio tra i vari Stati Membri. Nel tempo si è avvertita la necessità di semplificare e chiarire il quadro normativo derivante dalla Direttiva e, al contempo, di migliorare la trasparenza e l’efficacia delle misure da essa previste.

In questo modo le Autorità europee hanno provveduto all’adozione di un Regolamento che mantenesse l’impianto fondamentale della Direttiva, modificando alcune disposizioni al fine di rendere più snella e semplice l’applicazione delle procedure di valutazione e verifica delle prestazioni dei prodotti da costruzione da parte degli operatori economici e degli organismi autorizzati a svolgere la funzione di parte terza nello stesso processo di valutazione.

L’obiettivo, tanto della Direttiva quanto del Regolamento, è garantire la qualità nelle costruzioni, intesa come rispondenza a requisiti minimi prefissati in tutti i Paesi dell’Area Economica Europea.

 

La valutazione di conformità

La marcatura CE non consiste semplicemente nell’apporre un’etichetta sul vostro prodotto: i fabbricanti devono compiere diversi passi per completare il processo di marcatura CE.

I requisiti minimi, definiti Requisiti Essenziali, devono essere soddisfatti dall’intera opera di costruzione, allorché i singoli componenti sono inseriti in essa. I prodotti da costruzione devono quindi garantire il rispetto di uno o più Requisiti Essenziali da parte delle opere di costruzione in cui sono incorporati.
Rispetto alla Direttiva, il Regolamento introduce un ulteriore requisito sull’uso sostenibile delle risorse naturali, i primi sei requisiti sono invece gli stessi della Direttiva.

La Direttiva prevedeva di fissare regole armonizzate a livello europeo su come definire le prestazioni dei prodotti da costruzione in relazione a un insieme di caratteristiche essenziali specificamente definite per ogni tipo di prodotto: in questo modo era possibile garantire l’idoneità dei prodotti all’impiego previsto e apporre su di essi il marchio CE.
Per far ciò, la Direttiva prevedeva l’utilizzo di specificazioni tecniche, ovvero di norme armonizzate e, per i prodotti non coperti da norme armonizzate, di atti di Benestare Tecnico.

Il Regolamento, similmente, definisce al Capitolo IV le cosiddette specifiche tecniche armonizzate come riferimento per la valutazione delle prestazioni dei prodotti da costruzione. Tali specifiche tecniche, di seguito sinteticamente descritte, si articolano in norme armonizzate e, per i prodotti non coperti da norme armonizzate, in Documenti Europei di Valutazione.

 

Norme armonizzate

Le norme armonizzate (art. 17 del Regolamento), stabilite da uno dei due organismi europei di normazione di cui all’Allegato I della Direttiva 98/34/CEE -CEN e CENELEC-, definiscono metodi e criteri per valutare la prestazione dei prodotti da costruzione riguardo alle loro caratteristiche essenziali e includono i dettagli tecnici necessari per l’implementazione del sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione.

 

Documenti Europei di Valutazione

I Documenti Europei di Valutazione – EAD – (art. 19 del Regolamento) sono adottati dall’organizzazione degli Organismi di Valutazione Tecnica –TAB- in seguito alla richiesta di Valutazione Tecnica Europea di un fabbricante, per prodotti non coperti o parzialmente coperti da norma armonizzata.

Gli EAD (il cui elenco è previsto sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea) contengono (art. 24 del Regolamento) una descrizione generale del prodotto, la lista delle caratteristiche essenziali relative all’impiego previsto dal fabbricante e concordate tra il fabbricante e l’organizzazione dei TAB, così come criteri e metodi per la valutazione della prestazione del prodotto in relazione alle stesse caratteristiche essenziali. Sulla base di tali Documenti, secondo quanto disposto dall’art. 26, il TAB rilascia la Valutazione Tecnica Europea comprendente la prestazione in merito alle caratteristiche essenziali concordate che il prodotto deve dichiarare e i dettagli tecnici necessari per l’implementazione del sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione.

Il Regolamento mantiene quindi lo stesso schema della Direttiva in merito alle specifiche tecniche, con la novità della sostituzione degli atti di Benestare Tecnico Europeo con i Documenti Europei di Valutazione. Mentre i primi sono funzionali al rilascio del Benestare Tecnico Europeo (European Technical Approval), gli EAD rappresentano il riferimento per le Valutazioni Tecniche Europee (European Technical Assessment).

 

Dichiarazione di prestazione

Le specifiche tecniche armonizzate costituiscono quindi la base per la valutazione delle prestazioni dei prodotti da costruzione. Tale valutazione conduce alla dichiarazione di prestazione che deve accompagnare il prodotto nel momento del suo collocamento sul mercato.

In merito alla valutazione di prestazione, il Regolamento introduce semplificazioni rispetto alla Direttiva. Esso stabilisce che le procedure di valutazione e verifica della costanza di prestazione dei prodotti da costruzione siano funzionali alla redazione, qualunque sia il tipo di prodotto e la classe di rischio, di una dichiarazione di prestazione (art. 4).

Le procedure di valutazione e verifica della costanza di prestazione sono definite dai sistemi stabiliti nell’Allegato V. Tali sistemi distinguono (analogamente a quanto disposto dalla Direttiva) diverse classi di rischio legate al rischio potenziale cui l’utente va incontro nel caso di mancato soddisfacimento delle prestazioni attese da parte del prodotto medesimo: si va dal sistema 1+ (rischio massimo) al sistema 4. Per ogni sistema si prescrivono gli obblighi in capo al fabbricante e all’organismo notificato coinvolto come parte terza nel processo di valutazione. Tali sistemi sono indicati nei mandati per le norme armonizzate e nelle specifiche tecniche armonizzate.

La semplificazione rispetto alla Direttiva consiste quindi nel fatto che per ogni classe di rischio è specificato chiaramente nell’Allegato V il sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione e che il risultato finale di tale processo, per qualsiasi tipo di prodotto, è la dichiarazione di prestazione, prerequisito per la marcatura CE.

La dichiarazione di prestazione esprime quindi la prestazione del prodotto da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali e in accordo con le specifiche tecniche armonizzate. I suoi contenuti sono dettagliati nell’art. 6 del Regolamento.

Ai prodotti per i quali è redatta la dichiarazione di prestazione in accordo con le prescrizioni del Regolamento è affisso il marchio CE, di cui sono descritti i principi generali e le regole di utilizzo negli art. 8 e 9.

 

Procedure semplificate e deroghe

Il Regolamento prevede delle deroghe alla dichiarazione di prestazione. Tali deroghe intervengono quando un prodotto è fabbricato in esemplare unico o su misura in un processo non di serie, su ordine specifico di un committente, ed è installato in un’opera singola ed identificata; oppure quando un prodotto è fabbricato sul cantiere dell’opera cui è destinato, oppure ancora quando il prodotto è fabbricato con metodi tradizionali o con metodi atti alla conservazione del patrimonio storico-architettonico e mediante un processo non industriale per il restauro di opere di rilevanza storica o architettonica.

Inoltre, il Regolamento prevede specifiche procedure semplificate volte a facilitare i compiti per i produttori e a diminuire i costi delle prove. Tali procedure interessano, oltre ai prodotti in esemplare unico di cui già si è detto, i prodotti che condividono la tipologia con un altro prodotto fabbricato da un altro fabbricante e già testato, i prodotti che sono un insieme di componenti assemblati e già testati e le microimprese che fabbricano prodotti da costruzione cui si applicano sistemi di valutazione di tipo 3 o 4.

Altra novità del Regolamento, rispetto alla Direttiva, sono i Punti di Contatto Prodotti, di cui all’art. 10, che rispondono all’esigenza di rendere facilmente accessibili agli utilizzatori le norme tecniche nazionali e che svolgono funzioni di assistenza al fine di fornire informazioni utili al soddisfacimento dei Requisiti Essenziali delle opere di costruzione.
I Punti di Contatto Prodotti sono designati dagli Stati Membri ai sensi dell’articolo 9 del regolamento CE n. 764/2008.

 

Obblighi degli operatori

Il Regolamento tratta inoltre nel dettaglio –come non accadeva nella Direttiva- gli obblighi degli operatori economici, cioè di fabbricanti, mandatari, importatori e distributori.
Prima di mettere un prodotto da costruzione a disposizione sul mercato, i distributori assicurano che il prodotto, ove richiesto, rechi la marcatura CE e sia accompagnato dai documenti richiesti dal Regolamento (copia della dichiarazione di prestazione ai sensi degli artt. 6 e 7 del Regolamento) nonché da istruzioni e informazioni sulla sicurezza redatte in una lingua che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori (art. 14). Simili obblighi di produzione e conservazione dei documenti che accompagnano i prodotti interessano i fabbricanti e gli importatori (artt. 11 e 13).
Ulteriori obblighi degli operatori economici comprendono le azioni da intraprendere qualora sorgano dubbi sulla conformità del prodotto alla dichiarazione di prestazione o ad altri requisiti applicabili del Regolamento.

 

Recepimento

Il Regolamento 305/2011/UE è stato recepito in Italia con il D.Lgs. n. 16 del 16.06.2017.

Valutazioni di conformità CE

 

Norme armonizzate

1. Le norme armonizzate sono stabilite dagli organismi europei di normalizzazione di cui all’allegato I della direttiva 98/34/CE in base alle richieste (in prosieguo «mandati»), formulate dalla Commissione conformemente all’articolo 6 di tale direttiva previa consultazione del comitato permanente per le costruzioni di cui all’articolo 64 del presente regolamento (in prosieguo «comitato permanente per le costruzioni»).

2. Qualora le parti interessate siano coinvolte nel processo di definizione di norme armonizzate ai sensi del presente articolo, gli organismi europei di normalizzazione garantiscono che le varie categorie siano in tutti i casi rappresentate in modo giusto ed equo.

3. Le norme armonizzate stabiliscono i metodi ed i criteri per valutare la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle loro caratteristiche essenziali.
Se previsto dal relativo mandato, una norma armonizzata si riferisce all’uso previsto dei prodotti che essa copre.
Ove appropriato e senza mettere a rischio l’esattezza, l’affidabilità e la stabilità dei risultati, le norme armonizzate forniscono metodi meno onerosi delle prove per valutare la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle loro caratteristiche essenziali.

4. Gli organismi europei di normalizzazione specificano in norme armonizzate il controllo della produzione in fabbrica applicabile, che tiene conto delle particolari condizioni del processo di fabbricazione del prodotto da costruzione interessato.
La norma armonizzata contiene i dettagli tecnici necessari per applicare il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione.

5. La Commissione valuta la conformità delle norme armonizzate predisposte dagli organismi europei di normalizzazione ai pertinenti mandati.

La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’elenco dei riferimenti alle norme armonizzate conformi ai pertinenti mandati.

Per ciascuna norma armonizzata che figura nell’elenco sono fornite le seguenti indicazioni:
a) riferimenti alle specifiche tecniche armonizzate sostituite, se del caso;
b) data di inizio del periodo di coesistenza;
c) data di fine del periodo di coesistenza.

La Commissione pubblica tutti gli aggiornamenti dell’elenco.

Dalla data di inizio del periodo di coesistenza è possibile usare una norma armonizzata per redigere una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nel suo ambito di applicazione. Gli organismi nazionali di normalizzazione sono obbligati a recepire le norme armonizzate conformemente alla direttiva 98/34/CE.

Fatti salvi gli articoli da 36 a 38, a decorrere dalla fine del periodo di coesistenza la norma armonizzata è l’unico strumento usato per redigere una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nel suo ambito di applicazione.

Al termine del periodo di coesistenza le norme nazionali contrastanti sono ritirate e gli Stati membri pongono termine.

Immissione sul mercato

 

Requisiti di base delle opere di costruzione e caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione

1. I requisiti di base delle opere di costruzione di cui all’allegato I costituiscono la base per la preparazione dei mandati di normalizzazione e delle specifiche tecniche armonizzate.

2. Le caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione sono stabilite nelle specifiche tecniche armonizzate in funzione dei requisiti di base delle opere di costruzione.

3. Per specifiche famiglie di prodotti da costruzione che rientrano nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata la Commissione, ove opportuno e in funzione degli usi previsti di tali prodotti definiti da norme armonizzate, stabilisce mediante atti delegati conformemente all’articolo 60 le caratteristiche essenziali per le quali il fabbricante dichiara la prestazione del prodotto all’atto di immetterlo sul mercato.

Ove opportuno la Commissione determina inoltre mediante atti delegati conformemente all’articolo 60 i livelli di soglia relativi alla prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali da dichiarare.

Per gli obblighi degli operatori economici (fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori e distributori) vedere gli art. 11-12-13-14.

 

I testi ufficiali del regolamento e la corrispondente legge italiana di recepimento.

 

Regolamento_305-2011_09-03-11.pdf | pdf 1Kb |

DLgs_106_16-06-17_Adeguamento regolamento 305-2011.pdf | pdf 2Mb |