La Direttiva.

Gli Stati membri dell’Unione europea hanno la responsabilità di garantire che le radiocomunicazioni, le reti di erogazione dell’energia elettrica e delle telecomunicazioni, nonché le apparecchiature connesse, siano protette dalle perturbazioni elettromagnetiche. L’obiettivo dell’UE è sostenere gli Stati membri nei loro sforzi per raggiungere questo obiettivo, assicurando al contempo il libero commercio di tali apparecchi all’interno dell’Unione.

La presenza della marcatura CE sugli apparecchi oggetto della Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica indica che essi rispondono ai requisiti tecnici in essa contenuti e pertanto ne autorizza la vendita all’interno dello Spazio economico europeo (che include tutti i paesi UE più la Norvegia, l’Islanda, il Liechtenstein), nonché in Turchia. Questa regola si applica anche a prodotti realizzati in paesi terzi.

 

Obiettivi della Direttiva

La Direttiva 2014/30/UE, entrata in vigore il 20 Aprile 2016, ha l’obiettivo di armonizzare le norme che regolano la vendita nell’UE di apparecchi che possono generare perturbazioni elettromagnetiche o essere da esse interessati.
La Direttiva 2004/108/CE che regolava questa materia è stata abrogata e sostituita da quella più aggiornata del 2014 per l’adeguamento dei contenuti alle norme in materia di accreditamento e di vigilanza del mercato dei prodotti e sui principi generali per la marcatura CE (Regolamento CE n. 765/2008) e che definiscono un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti (Decisione CE n. 768/2008). I requisiti fondamentali in materia di compatibilità elettromagnetica sono indicati nell’Allegato I della Direttiva.

Le disposizioni rilevanti per la marcatura CE si applicano agli apparecchi venduti come unità funzionali singole ai consumatori finali e che possono generare perturbazioni elettromagnetiche o che potrebbero vedere il loro rendimento influenzato da tali perturbazioni. Tali disposizioni non si applicano invece a quegli apparecchi specificatamente realizzati per essere incorporati in apparecchiature fisse e che non sono disponibili sul mercato sotto altra forma.

La Direttiva non si applica anche apparecchiature radio e alle apparecchiature terminali di comunicazione, poiché esse sono già disciplinate da altra Direttiva. Sono esclusi dall’applicazione della Direttiva anche i prodotti aeronautici e le apparecchiature radio usate dai radioamatori.

 

La valutazione di conformità

Il processo di valutazione di conformità per gli apparecchi oggetto di questa Direttiva consiste in un controllo interno di fabbricazione condotto dal produttore stesso.

Egli ha il compito di verificare che la compatibilità elettromagnetica dei suoi prodotti sia conforme alle norme inserite nell’Allegato I o che le norme europee armonizzate siano state applicate correttamente.
Tuttavia, il produttore può anche scegliere di seguire una procedura supplementare volontaria al fine di assicurarsi che le sue apparecchiature rispondano ai requisiti della Direttiva. Tale procedura consiste nel coinvolgere nella valutazione della documentazione tecnica che accompagna l’apparecchio un organismo notificato, che redigerà un attestato di conformità da allegare alla documentazione tecnica. Il produttore è tenuto a conservare la documentazione tecnica relativa al prodotto per dieci anni dalla sua immissione sul mercato. I dettagli relativi a queste due procedure sono contenuti negli Allegati II e III della Direttiva.

Una volta completato il processo di valutazione di conformità, il produttore (o il suo mandatario nell’UE) può apporre il marchio CE sull’apparecchio. L’apposizione del marchio deve avvenire secondo le modalità indicate nell’Allegato V della Direttiva.

 

Individuare le norme europee armonizzate di riferimento

Il primo passo che un produttore dovrebbe intraprendere per assicurarsi che un apparecchio sia conforme alla Direttiva è verificare quali sono le norme europee armonizzate applicabili.

 

Cooperazione con le autorità di sorveglianza del mercato

I produttori sono tenuti a cooperare con le autorità di sorveglianza del mercato in ogni stato in cui gli apparecchi sono immessi sul mercato. Per individuare l’autorità di riferimento, i produttori possono far riferimento alla persona di contatto all’interno del ministero incaricato di implementare la Direttiva Compatibilità Elettromagnetica in ciascuno Stato membro.

 

Recepimento

La Direttiva Compatibilità Elettromagnetica è stata recepita in Italia con il D.Lgs. n. 80 del 18.05.2016.

Valutazioni di conformità CE

 

Presunzione di conformità sulla base di norme armonizzate

Il materiale elettrico che è conforme alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è considerato conforme agli obiettivi di sicurezza di tali norme o parti di esse menzionati all’articolo 3 ed enunciati nell’allegato I.

 

Presunzione di conformità sulla base di norme internazionali

1. Ove non siano state elaborate e pubblicate norme armonizzate di cui all’articolo 12, gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinché le autorità competenti, ai fini della messa a disposizione sul mercato di cui all’articolo 3 o della libera circolazione di cui all’articolo 4, considerino del pari rispondente agli obiettivi di sicurezza menzionati all’articolo 3 ed enunciati nell’allegato I il materiale elettrico conforme alle disposizioni in materia di sicurezza delle norme internazionali elaborate dalla «International Electrotechnical Commission» (IEC) (Commissione elettrotecnica internazionale) per le quali sia stata espletata la procedura di pubblicazione di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2. Le disposizioni in materia di sicurezza di cui al paragrafo 1 sono notificate dalla Commissione agli Stati membri. La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri, indica le disposizioni in materia di sicurezza e, in particolare, le varianti di cui raccomanda la pubblicazione.

3. Entro tre mesi gli Stati membri comunicano alla Commissione le loro eventuali obiezioni alle disposizioni in materia di sicurezza notificate conformemente al paragrafo 2, menzionando le ragioni di sicurezza che si oppongono all’accettazione di questa o quella disposizione.

I riferimenti alle disposizioni in materia di sicurezza nei cui confronti non sia stata mossa alcuna obiezione sono pubblicati, a titolo d’informazione, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Presunzione di conformità sulla base di norme nazionali

Ove non siano state elaborate e pubblicate norme armonizzate di cui all’articolo 12 e siano state pubblicate norme internazionali di cui all’articolo 13, gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinché le autorità competenti, ai fini della messa a disposizione sul mercato di cui all’articolo 3 o della libera circolazione di cui all’articolo 4, considerino del pari rispondente agli obiettivi di sicurezza menzionati all’articolo 3 ed enunciati nell’allegato I il materiale elettrico costruito in conformità delle disposizioni in materia di sicurezza delle norme applicate nello Stato membro in cui è stato fabbricato, quando detto materiale garantisce un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto sul proprio territorio.

Immissione sul mercato

 

Immissione sul mercato e messa in servizio

Il materiale elettrico può essere messo a disposizione sul mercato dell’Unione solo se, costruito conformemente alla regola dell’arte in materia di sicurezza valida all’interno dell’Unione, non compromette, in caso di installazione e di manutenzione non difettose e di utilizzazione conforme alla sua destinazione, la salute e la sicurezza delle persone e degli animali domestici o dei beni.
Per gli obblighi degli operatori economici (fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori e distributori) vedere gli art. 6-7-8-9
L’allegato I elenca i principali elementi degli obiettivi di sicurezza.

 

I testi ufficiali delle direttive e la corrispondente legge italiana di recepimento.

 

Direttiva_2014-30-UE_Compatibilita-elettromagnetica_29-03-14.pdf | pdf 905Kb |

DLgs_80_18-05-16_Recepimento_2014-30-UE.pdf | pdf 457Kb |